Prof. Dott. Saverio Fortunato
Specialista in Criminologia Clinica, con specializzazione conseguita alla Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Perfezionato in Sicurezza e Criminologia
Perfezionato in Linguaggio e Comunicazione
Abilitato per l'insegnamento di Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione
Specializzato per l'insegnamento agli alunni in situazione di handicap
già Docente al Corso di Laurea Scienze dell'Investigazione dell'Università di L'Aquila
Docente Criminologia Clinica alla Libera Università Ludes di Lugano
Miembro del
Comité Cientifico y de Apoyo Docente-Master (España)

Presidente CSI-FORENSIC,  United Nazions, Academic Impact member

United Nazions, Academic Impact member

Nazioni Unite

 


SULL'ERRORE SCIENTIFICO E GIUDIZIARIO

TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE DISTACCATA DI ALBANO LAZIALE
Gli risultava sul proprio casellario giudiziale una condanna definitiva per furto, ma lui non era mai stato processato
Il giudice: "L'elaborato del dott. Fortunato, privo di vizi logici e formali, consente l'accoglimento del ricorso"

ALBANO LAZIALE - Un soggetto di nome GM nel 1999 viene fermato in un posto di blocco e gli si chiedono i precedenti penali. In questo modo egli apprende dalla polizia di essere stato processato e condannato per furto nel 1996.
Ritenendo tale sentenza ingiusta, giacché estraneo al fatto, si rivolge ad un legale per attivare un'azione di ricorso, volta alla cancellazione della sentenza stessa, dal proprio casellario giudiziale. 
In prima istanza, il legale di fiducia si rivolge alla Corte di Appello di Perugia che rigetta l'istanza,  ritenendo il ricorso inammissibile perché si deve procedere con altro rito. Il legale di fiducia di GM, ricorre allora davanti alla Corte di Cassazione, che individua nell'art. 130 cpp il rito da seguire. Ha così annullato l'ordinanza impugnata e disposto la competenza territoriale del Tribunale di Velletri.
Il giudice di Albano Laziale, sezione distaccata del Tribunale di Velletri, dispone allora, in primis, un tentativo di ricostruire l'identificazione del secondo GM, ricorrente. Convoca i carabinieri che nel lontano 1996 avevano arrestato e fatto processare per direttissima il primo GM (patteggiando la pena della condanna per furto e venendo rilasciato libero alla fine dell'udienza stessa), ma senza successo.
Difatti, i carabinieri, poiché all'epoca del fatto non era stata eseguita un'identificazione segnaletica, dopo quasi quindici anni di tempo, non erano oggettivamente in condizioni di ricordare la fisionomia dell'attuale ricorrente se corrispondeva a quella dell'eventuale omonimo arrestato nel 1996.
Data l'impossibilità di ciò, il giudice disponeva allora una prima perizia grafologica, nominando la dottoressa R, al fine di verificare la paternità delle firme apposte dal primo soggetto GM, sul verbale di sequestro e di arresto.
Questa perita -come si legge nella sentenza- "concludeva per la riconducibilità delle firme all'odierno ricorrente, dando atto che esse erano prodotto di dissimulazione, questo giudice -si legge sempre nella sentenza- ritenuto l'elaborato pregevole ed accurato, tuttavia osservava che in esso non era stato dato il dovuto rilievo all'indicazione degli elementi costanti, tra le firme in verifica e quelle assunte nel saggio grafico del ricorrente. Il giudice allora, disponeva un rinnovo di perizia, nominando il dott. Saverio Fortunato, che -si legge in sentenza- "nell'elaborato depositato il 14.4.2010 acquisito in atti con il consenso delle parti, previa ricerca a mezzo Guardia di Finanza di sottoscrizioni coeve rispetto all'epoca dei fatti, concludeva per una diversità di mano, tra l'autore del furto poi condannato (nel 1998), non generalizzato che apponeva le firme contestate e l'odierno ricorrente.
Prosegue il giudice nella sentenza: "Dunque l'elaborato del dott. Fortunato, privo di vizi logici e formali, consente l'accoglimento del ricorso con la conclusione che la sentenza del Pretore di Albano Laziale n ° 1/96 del 8.1.96, definita il 7.3.1886 non può ritenersi emessa nei confronti di GM odierno, bensì nel confronti di un terzo soggetto ignoto perché non identificato".

     

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