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Il giudice
scrive -tra l'altro- in sentenza:
«Il
CTU [Prof. Fortunato,
nda] nonostante le
osservazioni di contrario avviso mosse dalla Ctp della banca convenuta,
ha confermato la sua valutazione di non attribuibilitą delle firme
riportate sugli assegni oggetto di causa all'attore, con conclusioni che
appaiono dedotte da una attenta ed analitica disamina degli elementi di
fatto posti a sua disposizione ed ispirate a criteri valutativi
corretti, non solo dal punto di vista logico, ma altres' conformi ai
principi scientifici che presiedono la materia in esame, ragion per cui
questo giudicante ritiene di farli propri»
(Leggi estratto sentenza
)
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